Art. 2

In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 5. (2) GU n. L 147 del 6. 6. 1985, pag. 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:357:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo