Art. 2
In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 5.
(2) GU n. L 147 del 6. 6. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:357:oj#art-2