Art. 2

In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 resta applicabile alle cauzioni costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. (5) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (6) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (7) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:344:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo