Art. 2
In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.
Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 resta applicabile alle cauzioni costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.
(5) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(7) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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