Art. 2

In vigore dal 14 feb 1986
Gli stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 15 settembre 1986, il totale delle importazioni realizzate ed imputate sul contingente comunitario alla data del 31 agosto 1986. Essi riversano alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1986, la frazione che non è stata utilizzata della loro aliquota che eccede il 30 % del volume alla data del 31 agosto 1986. Essi possono riversare una quantità più importante se esistono ragioni che permettono di presupporre che questa rischia di non essere utilizzata.
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