Art. 1
In vigore dal 14 feb 1986
1. I contingenti comunitari per il 1986, di cui al regolamento (CEE) n. 241/86, sono suddivisi in due aliquote di cui la prima è ripartita tra gli stati membri in conformità dell'allegato del presente regolamento.
2. La seconda aliquota costituisce una riserva comunitaria; essa figura nella colonna 3 dell'allegato.
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