Art. 7

In vigore dal 10 feb 1986
1. Gli stati membri decidono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario communitario. 2. Gli stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle esportazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalle autorizzazioni o dai documenti doganali all'esportazione. 4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli stati membri è determinato in base alle esportazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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