Art. 3
In vigore dal 10 feb 1986
1. Se l'aliquota iniziale di uno stato membro, quale è definita all', o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l', è utilizzata sino a concorrenza del 70 % o più, lo stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrontondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo. Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell' sono valide fino al 31 dicembre 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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