Art. 3
In vigore dal 10 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento si applica fino al 31 marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 299 del 13. 11. 1985, pag. 9.
(1) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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