Art. 2

In vigore dal 10 feb 1986
1. Le autorità francese comunicano immediatamente alla Commissione, per telescritto, i quantitativi, il prezzo unitario, il paese d'origine e di provenienza: - per ogni domanda di rilascio di documento d'importazione, - per le importazioni effettuate in virtù di ogni documento d'importazione. 2. Nel periodo d'applicazione del presente regolamento, per i prodotti in causa sono sospese le comunicazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione (1).
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