Art. 2
In vigore dal 3 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 203 dell' 1. 8. 1985, pag. 83.
(4) GU n. L 249 del 18. 9. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 225 del 23. 8. 1985, pag. 8.
(6) GU n. L 212 del 9. 8. 1985, pag. 8.
(7) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(8) GU n. L 290 dell' 1. 11. 1985, pag, 74.
Storico versioni
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