Art. 1
In vigore dal 3 feb 1986
All' dei regolamenti (CEE) n. 2189/85, n. 2607/85, n. 2390/85 e n. 2273/85 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1984/1985 erano soggetti agli obblighi previsti agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 possono beneficiare dell'aiuto previsto dallo stesso regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto ai loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento indicato rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (1), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (2) e all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (3).
(1) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12.
(2) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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