Art. 3

In vigore dal 31 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 8.
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