Art. 1

In vigore dal 31 gen 1986
Le importazioni nella Comunità di magnetoscopi di cui alla sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codice Nimexe 92.11-91, 99, originari della Corea del Sud, sono sottoposte ad un controllo comunitario a posteriori con le modalità stabilite dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.
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