Art. 3

In vigore dal 27 gen 1986
1. L'immissione in libera pratica di prodotti del tipo di quelli contemplati nel presente regolamento può essere subordinata alla presentazione di una prova dell'origine. 2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), modificato da ultimo dalla decisione del 1o gennaio 1973 (2). 3. L' non si applica alle merci per le quali è stato stabilito sulla base di una polizza di carico o di un altro titolo di trasporto, che erano imbarcate in un porto degli Stati Uniti per essere inoltrate verso la Comunità prima della data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:241:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo