Art. 1

In vigore dal 27 gen 1986
1. L'immissione in libera pratica in Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito dei prodotti enumerati in allegato ed originari degli Stati Uniti d'America è subordinata ai contingenti fissati per ciascuno di essi. 2. Tali contingenti saranno oggetto di un riesame quando saranno disponibili le statistiche complete delle importazioni relative a tali prodotti.
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