Art. 7
In vigore dal 27 gen 1986
1. La Commissione fissa le norme relative alla mobilitazione dei prodotti che devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo a motivo della loro indisponibilità sul mercato comunitario.
Per stabilire l'indisponibilità, la Commissione tiene conto delle scorte dei prodotti in questione disponibili nella Comunità e del fabbisogno del mercato comunitario circa tali prodotti.
2. I prodotti lattiero-caseari forniti a titolo di aiuto alimentare possono essere fabbricati ed acquistati soltanto nella Comunità.
3. La Commissione fissa le norme di cui al paragrafo 1 secondo la procedura dell' del regolamento (CEE) n. 3331/82.
Storico versioni
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