Art. 3
In vigore dal 27 gen 1986
La Commissione, se ritiene che la Comunità debba prendere a proprio carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare oltre lo stadio fob, tiene conto dei seguenti criteri generali:
- l'appartenenza del paese beneficiario all'elenco dei paesi meno avanzati;
- il fatto che il paese beneficiario sia o non sia privo di sbocco sul mare;
- la situazione finanziaria del paese beneficiario;
- la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi specializzati o alle organizzazioni non governative di cui all';
- la necessità di mobilitare il prodotto sul mercato di un paese in via di sviluppo;
- la necessità di concedere l'aiuto alimentare con un'azione d'urgenza;
- la necessità di garantire una maggior efficacia dell'azione d'aiuto alimentare in questione.
Storico versioni
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