Art. 3

In vigore dal 27 gen 1986
La Commissione, se ritiene che la Comunità debba prendere a proprio carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare oltre lo stadio fob, tiene conto dei seguenti criteri generali: - l'appartenenza del paese beneficiario all'elenco dei paesi meno avanzati; - il fatto che il paese beneficiario sia o non sia privo di sbocco sul mare; - la situazione finanziaria del paese beneficiario; - la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi specializzati o alle organizzazioni non governative di cui all'; - la necessità di mobilitare il prodotto sul mercato di un paese in via di sviluppo; - la necessità di concedere l'aiuto alimentare con un'azione d'urgenza; - la necessità di garantire una maggior efficacia dell'azione d'aiuto alimentare in questione.
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