Art. 7

In vigore dal 27 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. C 258 del 10. 10. 1985, pag. 6. (2) GU n. C 350 del 31. 12. 1985. (3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7. (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
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