Art. 3

In vigore dal 27 gen 1986
1. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle quote loro assegnate. 2. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
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