Art. 2
In vigore dal 27 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che comincia nel 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 186 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 2.
(4) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.
(6) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(7) GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 67.
Storico versioni
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