Art. 2

In vigore dal 27 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che comincia nel 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 186 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 2. (4) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (6) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (7) GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 67.
Storico versioni

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