Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3007/84 è modificato come segue:
In vigore dal 27 gen 1986
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
Ai fini dell'applicazione dell', punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 872/84, si considera come utilizzazione in comune di mezzi di produzione agricoli, nel caso di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, l'utilizzazione da parte di detta associazione di pascoli o di fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare almeno dieci pecore e, per quanto concerne le zone specificate nell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80, dieci pecore e/o capre, nelle condizioni normali dello stato membro. »
2. All' il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« Il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è dovuto per il numero di ciascuna categoria di animali che danno diritto al premio ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 872/84, che il produttore si impegna a tenere nell'azienda per 100 giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2. »
3. All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'inizio della frase « le domande di premio e, se del caso, di acconto a favore dei produttori di carni ovine . . . » è sostituito dal seguente testo:
« Le domande di premio e, se del caso, di acconto a favore dei produttori di carni ovine e/o caprine . . . »
4. All'articolo 4 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Il premio per animale ammesso al premio e l'acconto sul premio estimativo per animale ammesso al premio - nel caso di pagamento di un acconto - sono versati soltanto se il loro importo fissato per pecora è pari o superiore a 1 ECU. »
5. All'articolo 5 il testo del primo e secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Prima dello scadere del periodo di cento giorni determinato in conformità dell', le autorità competenti designate dagli stati membri procedono al controllo amministrativo, completato da ispezioni in loco, sistematiche o per sondaggio, del numero di animali ammessi al premio dichiarato nella domanda di premio.
Ai fini del controllo si considerano femmine montate per la prima volta le femmine, diverse dalle pecore e/o capre, visibilmente gravide. »
6. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 6
Se il numero di animali che danno effettivamente diritto al premio, constatato all'atto del controllo, è inferiore a quello per il quale è stata presentata la domanda di premio, il premio è dovuto per il numero di animali che hanno effettivamente diritto al premio tenuti durante il periodo di cui all', sempreché tale diminuzione sia imputabile alle circostanze naturali della vita del gregge. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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