Art. 2

In vigore dal 24 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
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