Art. 1
In vigore dal 24 gen 1986
Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, le dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 sono presentate entro e non oltre:
- il 31 gennaio 1986 per gli olivicoltori,
- il 28 febbraio 1986 per le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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