Art. 2
In vigore dal 20 gen 1986
1. L'organismo d'intervento irlandese prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nel luogo di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a decorrere da tale momento.
2. L'importo delle spese di trasporto del prodotto in questione è stabilito dall'organismo d'intervento irlandese mediante una procedura di gara. Tali spese includono:
a) il trasporto (escluso il carico) dal luogo di magazzinaggio di partenza sino al luogo di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico);
b) le spese di assicurazione per la copertura del prezzo d'acquisto della merce determinato in conformità degli del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, recante misure conservative nel settore dei cereali diversi dal grano duro (9).
3. La gara può vertere su una o più partite.
4. L'organismo d'intervento irlandese stabilisce le clausole e le condizioni della gara in conformità del disposto del presente regolamento. Deve essere in particolare prevista la costituzione di una cauzione che garantisca il buon esito delle operazioni oggetto della gara, nonché la possibilità di presentare le offerte mediante telescritto.
Le condizioni di gara devono inoltre garantire parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, gli organismi d'intervento, dopo la firma della decisione di gara, comunicano alla Commissione la data di apertura della gara. Non appena ricevuta, detta informazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le offerte possono essere presentate all'organismo d'intervento irlandese entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di tale pubblicazione.
Le offerte presentate presso l'organismo d'intervento irlandese sono fatte e accettate in sterline irlandese.
5. È dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha offerto le condizioni migliori.
Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi ed alle spese normalmente praticati, l'aggiudicazione non ha luogo.
6. L'organismo d'intervento irlandese informa la Commissione dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento britannico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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