Art. 1

In vigore dal 20 gen 1986
1. In conformità del regolamento (CEE) n. 2918/85, l'organismo d'intervento britannico mette a disposizione dell'organismo d'intervento irlandese 55 000 t di frumento tenero destinato ad essere impiegato nella alimentazione animale. 2. Il frumento tenero deve essere trasferito nei magazzini delle regioni portuali dell'Irlanda. 3. Gli organismi d'intervento interessati constatano, prima del carico, le caratteristiche del prodotto in causa e convengono sulla scelta dei luoghi di magazzinaggio, di partenza e di destinazione, onde ridurre al massimo le spese di trasporto, nonché sulle date di prelevamento del prodotto. Gli elenchi di dette località sono comunicati senza indugio alla Commissione.
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