Art. 2

In vigore dal 20 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 66. (4) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 80. (5) GU n. L 363 del 31. 12. 1985, pag. 1.
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