Art. 2
In vigore dal 20 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 66.
(4) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 80.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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