Art. 8

In vigore dal 27 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 7. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14. (4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3. ALLEGATO CONDIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DEGLI STATI MEMBRI, AD ECCEZIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO, AUTORIZZATE A PESCARE NELLE ACQUE PORTOGHESI 1. Un esemplare delle presenti condizioni speciali deve trovarsi a bordo della nave. 2. Le lettere e le cifre d'identificazione esterna della nave autorizzata a pescare devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. Le lettere e le cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo e delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.
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