Art. 3
In vigore dal 27 dic 1985
1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, comunicano alla Commissione per ogni tipo di pesca indicato all' un progetto di elenco periodico in cui determinano conformemente all'articolo 351, paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione, le navi che possono esercitare simultaneamente le loro attività di pesca.
Nell'ambito di tali progetti è ammesso un numero di navi non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 351, paragrafo 2, dell'atto di adesione.
I progetti di elenchi sono trasmessi alla Commissione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'apertura della campagna di pesca; gli elenchi delle navi che esercitano la pesca dell'alalonga coprono un periodo non inferiore a un mese civile e non superiore a otto settimane tra il 1o maggio e il 31 agosto; gli elenchi delle navi che esercitano la pesca del tonno tropicale e di altri tonnidi coprono un periodo di almeno due mesi civili.
2. Ciascuno degli elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti:
- nome e numero d'immatricolazione della nave;
- indicativo di chiamata;
- nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);
- periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca;
- metodo di pesca previsto;
- zona di pesca prevista.
3. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che trasmette alle autorità degli stati membri interessati e alle competenti autorità di controllo portoghesi, almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore.
4. Le autorità degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico che, per causa di forza maggiore, non possa utilizzare la propria autorizzazione di pesca per tutto o parte del periodo previsto e, qualora l'elenco periodico comprenda un numero di navi inferiore al numero massimo autorizzato ad esercitare simultaneamente le proprie attività, l'aggiunta di una o più navi entro i limiti di tale numero massimo.
Le navi sostitutive o supplementari devono figurare negli elenchi di cui all'.
La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle competenti autorità di controllo portoghesi, nonché alle autorità competenti degli stati membri interessati, qualsiasi modifica degli elenchi periodici.
Le navi sostitutive o supplementari sono autorizzate a pescare unicamente a decorrere dalla data indicata nella comunicazione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3719:oj#art-3