Art. 2
In vigore dal 23 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.
(3) GU n. L 171 del 29. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 10.
ALLEGATO
« ALLEGATO XI
Merci che possono essere importate temporaneamente su presentazione ed accettazione del carnet ATA
1.2 // Regolamento (CEE) n. 3599/82 // Merci // Articoli 7 e 8 // Materiali professionali // Articolo 9 // Merci destinate ad essere presentate od utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga // Articolo 10 // Materiale pedagogico // Articolo 11 // Materiale scientifico // Articolo 15 e) // Campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe // Articolo 18 a) // Film cinematografici, impressionati o sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale »
Storico versioni
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