Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1751/84 viene modificato come segue:
In vigore dal 23 dic 1985
1. Il paragrafo 3 seguente viene aggiunto all'articolo 12:
« 3. Le merci che possono essere importate temporaneamente su presentazione ed accettazione del carnet ATA sono elencate nell'allegato XI.
Le autorità competenti dello stato membro dove viene richiesto il vincolo delle merci al regime possono permettere l'utilizzazione del carnet ATA anche per merci che non sono elencate nell'allegato XI ».
2. Un terzo trattino viene aggiunto all'articolo 13, paragrafo 1:
« - i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da organismi pubblici o privati, stabiliti fuori del territorio doganale della Comunità, abilitati dalle autorità doganali dello stato membro d'importazione per importare tali materiali e veicoli in ammissione temporanea ».
3. All'allegato I:
a) Il n. 1 è sostituito dal numero seguente:
« 1. Ammissione temporanea di merci diverse da quelle di cui al punto 7, senza dichiarazione scritta, effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13, salvo espressa richiesta delle autorità competenti ».
b) È aggiunto il n. 7 seguente:
« 7. Ammissione temporanea di materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché dei veicoli specialmente allestiti per tali fini, importati da organismi pubblici o privati, stabiliti fuori dal territorio doganale della Comunità, abilitati dalle competenti autorità dello stato membro d'importazione per importare detti materiali e veicoli in ammissione temporanea ».
4. Dopo l'allegato X viene inserito l'allegato XI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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