Art. 2
In vigore dal 23 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
L'applicazione delle modifiche in lingua portoghese è differita sino alla fine della prima tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13.
(2) GU n. L 181 del 13. 7. 1985, pag. 34.
(3) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1.
Storico versioni
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