Art. 3

In vigore dal 23 dic 1985
1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce. Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato. 2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo stato membro per effettuare la comunicazione di cui all', paragrafo 1.
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