Art. 1

In vigore dal 23 dic 1985
1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3583/85 è ripartito come segue: a) 12 500 tonnellate di carni refrigerate disossate di cui alla sottovoce 02.01 A II a) 4 bb) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente: « Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »; b) 5 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 e 02.01 A II b) 4 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente: « Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" ». c) 2 300 tonnellate di carni disossate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente: « Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »; d) 10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente: « Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ». 2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3582/85 viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.
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