Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, le domande di provvidenze per la creazione di attività indipendenti in applicazione dell', lettera c), del suddetto regolamento, nel testo modificato del presente regolamento, devono essere introdotte anteriormente al 1o febbraio 1986 per le azioni che devono essere realizzate nel corso del 1986.
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