Art. 1

Il testo dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 20 dic 1985
« c) il versamento, per un periodo massimo di dodici mesi per persona, di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro supplementari o per l'occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispondano ad esigenze di utilità collettiva, nonché di provvidenze per la creazione di attività indipendenti, escluse le libere professioni, a favore di giovani di età inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata. I posti di lavoro in questione devono essere di natura stabile o essere tali da fare acquisire una formazione supplementare o un'esperienza con un contenuto professionale che consenta di accedere al mercato del lavoro e faciliti l'assunzione o l'attività indipendente in un'occupazione stabile; ».
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