Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
(1) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.
(2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 142.
(3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 13.
(4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
Storico versioni
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