Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 1985
1) all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di « 35 ECU » è sostituito da « 45 ECU »; 2) il testo dell'articolo 30, lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) Alcol e bevande alcoliche: - bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia, oppure - bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi; 1 litro, oppure - vini tranquilli: 2 litri. »; 3) il testo dell'articolo 46, lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) Alcol e bevande alcoliche: - bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia, oppure - bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 2 litri, oppure - vini tranquilli: 2 litri. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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