Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla, organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), o, secondo il caso, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Le modalità d'applicazione relative: - agli animali vivi della specie suina di cui alla sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2); in questo caso è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento; - alle uova di cui alla sottovoce 04.05 A II della tariffa doganale comune sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3); in questo caso è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento. Le modalità d'applicazione comprendono in particolare: a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale; b) le comunicazioni che il Portogallo deve fornire alla Commissione. 2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono comportare uno scaglionamento delle importazioni su tutta la durata dell'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3797:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo