Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXVI dell'atto provenienti dai paesi terzi consistono in contingenti annui che non comportino alcuna discriminazione tra gli operatori economici. 2. Il contingente iniziale da aprire nel 1986 per i singoli prodotti, espresso in volume od eccezionalmente in ECU, è fissato: - a una percentuale della media della produzione portoghese annuale registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche; la percentuale per prodotto è fissata nell'allegato I del presente regolamento, - oppure alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche, nel caso in cui applicando quest'ultimo criterio si ottenga un volume o un importo più elevato. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, - il primo comma, primo trattino non si applica, e - qualora, applicando il primo comma, secondo trattino, il contingente iniziale risulti pari a zero, questo deve essere fissato almeno al 10 % del contingente iniziale stabilito per gli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 3. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato, secondo la procedura prevista dall', paragrafo 1, almeno per ogni anno della seconda tappa. Il ritmo minimo di aumento può essere differenziato segnatamente secondo i prodotti. Il ritmo minimo di aumento è fissato tenendo conto, in particolare: - delle correnti di scambio, - dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali. 4. Per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, il coefficiente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto. Tuttavia, quando restrizioni quantitative non si applicano durante tutto un anno civile, sono adottate, secondo la procedura prevista dall', paragrafo 1, disposizioni particolari per l'eventuale riduzione del contingente iniziale. 5. Per quanto concerne i paesi preferenziali, qualora i prodotti di cui all'articolo 366 dell'atto o, in mancanza, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 prevedano restrizioni quantitative, il volume o il valore risultante dall'applicazione delle disposizioni predette sono stabiliti prima della fissazione del volume o dei valori per gli altri paesi terzi, rispettando il quadro determinato in conformità del paragrafo 2.
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