Art. 4
In vigore dal 20 dic 1985
Se la concessione di uno o più degli aiuti che figurano nell'allegato ha per conseguenza di modificare effettivamente, sul mercato spagnolo, le condizioni di concorrenza fra i prodotti in provenienza dagli altri stati membri e i prodotti nazionali, il Consiglio adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 89, paragrafo 1, dell'atto di adesione, le modalità specifiche necessarie a garantire la parità di accesso al mercato spagnolo.
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