Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
Per quanto riguarda l'aiuto al trasporto di frumento e semolino di frumento dalla penisola e dalle isole Baleari nelle isole Canarie, esso può essere concesso soltanto: a) se l'importo della restituzione applicabile all'esportazione in questione è inferiore all'importo massimo dell'aiuto al trasporto che risulta dall'allegato, rubrica I 1,
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