Art. 3

In vigore dal 17 dic 1985
1. La Repubblica federale di Germania adatta il programma speciale previsto all' del regolamento (CEE) n. 2617/80 in conformità delle modifiche introdotte all' del presente regolamento. 2. Il programma speciale adattato è approvato dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2617/80. 3. Fatto salvo l', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2617/80, l'importo dell'intervento del Fondo a beneficio del programma speciale adattato non può superare l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione.
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