Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2617/80 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 dic 1985
«
1. L'azione specifica riguarda le zone che rispondono, in linea di massima, ai criteri seguenti:
a) numero minimo di posti di lavoro nel settore della costruzione navale;
b) elevato grado di dipendenza dell'occupazione industriale dall'occupazione nel settore della costruzione navale;
c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore della costruzione navale negli ultimi anni;
d) situazione socioeconomica della regione in cui si trova la zona interessata, valutata in relazione al prodotto interno lordo pro capite e alla disoccupazione strutturale;
e) ammissibilità della zona in questione ad un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.
2. Le zone rispondenti ai criteri enumerati al paragrafo 1 sono le seguenti:
a) nel Regno Unito: la regione di Strathclyde; le contee di Cleveland, Tyne & Wear e Merseyside, nonché la zona urbana di Belfast;
b) nella Repubblica federale di Germania: le "Arbeitsmarktregionen" di Lubecca-Ostholstein e Brema-Bremerhaven;
c) in Francia: le zone che beneficiano di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nei dipartimenti della Loire Atlantique e del Var, incluso il "cantone" di La Ciotat nel dipartimento della Bouches-du-Rhône;
d) in Italia: le province di Gorizia, Trieste e Palermo, nonché la provincia di Genova, ad eccezione della zona non aiutata, contigua alla provincia di Piacenza ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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