Art. 2
Il testo dell'articolo 45 del regolamento del Fondo è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 dic 1985
« Articolo 45
L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica né alle risorse destinate a coprire gli impegni di bilancio che restano da contrarre per l'esecuzione delle azioni comunitarie specifiche di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 istituite dal Consiglio prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento, né alle azioni comunitarie specifiche istituite dal Consiglio, conformemente al suddetto articolo 13, fino al 31 dicembre 1985, sulla base di proposte presentate dalla Commissione prima del 31 dicembre 1984 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1985:3634:oj#art-2