Art. 1

In vigore dal 17 dic 1985
Il Consiglio può istituire, fino al 31 dicembre 1985, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75, azioni specifiche sulla base di proposte presentate dalla Commissione prima del 31 dicembre 1984.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3634:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo