Art. 1

1. Ogni anno, entro il 1o marzo, gli stati membri comunicano alla Commissione per l'anno di calendario precedente:

In vigore dal 17 dic 1985
a) il numero di giornate trascorse per ispezioni in mare dalle navi nazionali in ciascuna divisione CIEM, regione NAFO e/o regione COPACE; b) i dati, presentati nella forma stabilita nell'allegato, relativi: - alle ispezioni dei pescherecci effettuate sia in mare che nei porti e delle catture sbarcate, - agli avvertimenti ufficiali dati, - alle sanzioni amministrative inflitte, - alle infrazioni per le quali si è adito il tribunale. 2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per: - « avvertimento ufficiale »: la notifica scritta fatta dalle autorità ad un capitano od altra persona responsabile di un'infrazione, ma non tradotta in tribunale, delle infrazioni da esso commesse e delle sanzioni subite in caso di recidiva; - « sanzioni amministrative inflitte »: qualsiasi pena pecuniaria o altre disposte dalle autorità a seguito di un'infrazione o le decisioni amministrative a seguito di detta infrazione avente conseguenze negative sull'attività di un capitano o d'altra persona responsabile d'infrazione; - « infrazioni oggetto di procedimenti giudiziari »: infrazioni oggetto di procedimenti davanti ad un tribunale, indipendentemente dal seguito dato dallo stesso. 3. La Commissione fornisce agli stati membri un riassunto delle informazioni ricevute in virtù dei paragrafi 1 e 2.
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