Art. 1
1. Ogni anno, entro il 1o marzo, gli stati membri comunicano alla Commissione per l'anno di calendario precedente:
In vigore dal 17 dic 1985
a) il numero di giornate trascorse per ispezioni in mare dalle navi nazionali in ciascuna divisione CIEM, regione NAFO e/o regione COPACE;
b) i dati, presentati nella forma stabilita nell'allegato, relativi:
- alle ispezioni dei pescherecci effettuate sia in mare che nei porti e delle catture sbarcate,
- agli avvertimenti ufficiali dati,
- alle sanzioni amministrative inflitte,
- alle infrazioni per le quali si è adito il tribunale.
2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per:
- « avvertimento ufficiale »: la notifica scritta fatta dalle autorità ad un capitano od altra persona responsabile di un'infrazione, ma non tradotta in tribunale, delle infrazioni da esso commesse e delle sanzioni subite in caso di recidiva;
- « sanzioni amministrative inflitte »: qualsiasi pena pecuniaria o altre disposte dalle autorità a seguito di un'infrazione o le decisioni amministrative a seguito di detta infrazione avente conseguenze negative sull'attività di un capitano o d'altra persona responsabile d'infrazione;
- « infrazioni oggetto di procedimenti giudiziari »: infrazioni oggetto di procedimenti davanti ad un tribunale, indipendentemente dal seguito dato dallo stesso.
3. La Commissione fornisce agli stati membri un riassunto delle informazioni ricevute in virtù dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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