Art. 2

In vigore dal 16 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9. (3) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8. (5) GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16. (6) GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25. (7) GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 64. (8) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 20.
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