Art. 2
In vigore dal 16 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.
(3) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.
(5) GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.
(6) GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25.
(7) GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 64.
(8) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 20.
Storico versioni
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